(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale del 4 novembre
1996, n. 5294,
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita'  per
il rilascio, la modifica, il innovo e la revoca della concessione per
le  linee  di  trasporto  funiviario  per  il  trasporto  in servizio
pubblico di persone, cose o misto, per la cessione delle  linee,  per
il  collaudo  e  la  revisione  dei  relativi impianti nonche' per la
determinazione  delle  tariffe,  determina  le  caratteristiche   dei
veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, i limiti
minimi  della  garanzia  assicurativa  contro  i  rischi connessi con
l'esercizio delle  linee  di  trasporto  funiviario,  la  misura  del
contributo annuo per le spese di sorveglianza nonche' le modalita' di
esercizio delle linee, e definisce il sistema di linee, in attuazione
della  legge  provinciale  8  novembre  1973, n. 87, sulla disciplina
delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, di  seguito
denominata "legge".
  2.   Nel   presente  regolamento  l'ufficio  provinciale  trasporti
funiviari e' indicato  come  "Ufficio"  ed  il  tecnico  responsabile
preposto agli impianti a fune di cui all'articolo 27 della legge come
"tecnico responsabile".