(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 1996, n. 5294, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per il rilascio, la modifica, il innovo e la revoca della concessione per le linee di trasporto funiviario per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, per la cessione delle linee, per il collaudo e la revisione dei relativi impianti nonche' per la determinazione delle tariffe, determina le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, i limiti minimi della garanzia assicurativa contro i rischi connessi con l'esercizio delle linee di trasporto funiviario, la misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza nonche' le modalita' di esercizio delle linee, e definisce il sistema di linee, in attuazione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sulla disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, di seguito denominata "legge". 2. Nel presente regolamento l'ufficio provinciale trasporti funiviari e' indicato come "Ufficio" ed il tecnico responsabile preposto agli impianti a fune di cui all'articolo 27 della legge come "tecnico responsabile".